Gent.li Clienti, Di seguito le principali novità previste dal D.L. 104 del 14 Agosto 2020 (cosiddetto #DecretoAgosto).

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

 

Con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” [c.d. Decreto Agosto], in vigore dal 15 agosto 2020, il Governo ha ampliato per complessive 18 settimane ( 9 + 9 settimane), nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, la durata dell’intervento degli ammortizzatori sociali connessi con l’emergenza epidemiologica Covid-19, sulla base di specifica deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 agosto 2020.

  • Prime 9 settimane: se le precedenti 18 settimane del Decreto Cura Italia (richieste ed autorizzate) coincidono anche parzialmente con i periodi successivi al 12/07/20 queste vanno scomputate dalle prime nove settimane. Permane l’obbligo di informazione e consultazione sindacale.
  • Seconde 9 settimane: sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano state interamente autorizzate le prime 9 settimane. L’intervento in argomento è soggetto a un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro calcolata in termini percentuali sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, secondo un’aliquota variabile determinata in ragione della eventuale contrazione del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al medesimo segmento temporale del 2019.
    In particolare, l’aliquota è pari al:
  • 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del
    fatturato inferiore al venti per cento;
  • 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna
    riduzione del fatturato;
  • non dovuto per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione maggiore del venti per cento.

 

L’art. 1, comma 4, prevede che ai fini dell’accesso seconde nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale è tenuto ad autocertificare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In tal modo, l’INPS provvederà ad autorizzare il trattamento richiesto al ricorrere delle condizioni di legge, individuando l’aliquota della contribuzione addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire
dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
L’eventuale omissione dell’autocertificazione comporta l’applicazione automatica dell’aliquota del 18 per cento.
La dichiarazione del datore di lavoro sarà in ogni caso sottoposta a verifica secondo lo scambio d’informazioni e dati tra INPS e Agenzia delle entrate, allo scopo già espressamente autorizzate dalla parte finale dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 104/2020.

Ammortizzatori Covid-19 e relazione con agevolazioni contributive e divieto di licenziamento

  • Permane il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi per almeno 18 settimane dal 12/07/2020, con l’esclusione dei licenziamenti per giusta causa, dei dirigenti, del personale domestico, per cessazione dell’attività. Nonché i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio.
    Sarà possibile concordare a livello aziendale con le organizzazioni sindacali forme di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che aderiscano al predetto accordo, con riconoscimento della Naspi
  • La fruizione o meno degli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020
    comporta una relazione diretta con l’agevolazione contributiva prevista dall’art. 3 del medesimo decreto e con la successiva previsione di cui all’art. 14 in materia di divieto di licenziamento.

 

L’art. 3 del Decreto ferragostano premia il mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali per le 18 settimane previste dall’art. 1 a condizione che i soggetti datoriali abbiano in precedenza utilizzato misure di sostegno al reddito per i mesi di maggio e giugno e che non procedano ad effettuare licenziamenti per ragioni economiche secondo la previsione dell’art. 14 del medesimo articolato normativo.

  • Secondo il primo comma della richiamata disposizione è riconosciuto un esonero contributivo per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
  • Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato o trasformano contratti di lavoro a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 6 mesi.
  • Sgravi Sud: per il datore di lavoro che ha la sede di lavoro in zone con tasso di occupazione inferiore alla media Nazionale, è prevista un agevolazione del 30% dei complessivi contributi previdenziali, dall’1/10/2020 al 31/12/2020

Per tutti questi provvedimenti, restiamo in attesa di circolari operative per poterne
beneficiare.

VERSAMENTI SOSPESI

Le aziende che hanno avuto diritto alla sospensione dei versamenti dei modelli F24 per i mesi di competenza Febbraio, Marzo ed Aprile 2020, possono regolarizzare la loro posizione, senza applicazione di sanzioni e interessi nel seguente modo:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il
    16/09/2020 o mediante rateizzazione. Fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
    con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020
  • Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, mediante
    rateizzazione, fino ad una massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento
    della prima rata entro il 16/09/2020

WELFARE: RADDOPPIO LIMITE

Fino al 31/12/2020, l’importo dei valori dei beni ceduti e dei servizi (Fringe Benefit) prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che nono concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 del TUIR viene elevato ad Euro 516.46. Tale limite, prima dell’entrata in vigore del Decreto Agosto era di Euro 258.23

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti

Dott.ssa
Roberta Ciambriello

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