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	<title>Uncategorized &#8211; Studio Delle Professioni Associate Legali Tributarie</title>
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		<title>La Colpa d&#8217;Impresa secondo D. Lgs 231/2001</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:05:39 +0000</pubDate>
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<h2>LA &#8220;COLPA D&#8217;IMPRESA&#8221; SECONDO IL D.LGS. 231/2001</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con la sentenza n. 51455/2023, la Sezione Quarta Penale della Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d&#8217;Appello di Firenze che confermava la responsabilità ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in seguito alla morte di un dipendente, condannando alcuni soggetti per omicidio colposo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>I Principi Giuridici</h3>
<p>La Sezione Quarta ha chiarito un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione: la &#8220;colpa di organizzazione&#8221; deve intendersi in senso normativo. Essa è fondata sul rimprovero per l&#8217;inadempimento, da parte dell&#8217;ente, dell&#8217;obbligo di adottare le misure organizzative e gestionali necessarie per prevenire la commissione di reati che possono fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Tali misure devono essere formalizzate in un documento che identifichi i rischi e delinei le strategie per contrastarli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>La Fattispecie Complessa dell&#8217;Illecito dell&#8217;Ente</h3>
<p>La Corte ha ricordato che l&#8217;illecito dell&#8217;ente è una fattispecie complessa, il cui reato presupposto è uno degli elementi essenziali, insieme alla colpa di organizzazione. Questa rende l&#8217;illecito &#8220;proprio&#8221; dell&#8217;ente, in ossequio al principio sancito dall&#8217;art. 27 della Costituzione.</p>
<p>La mancata adozione e l&#8217;inefficace attuazione dei modelli organizzativi costituiscono prova della colpa di organizzazione. Questo metodo di imputazione soggettiva, ex art. 27 Cost., attribuisce l&#8217;illecito all&#8217;ente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>La Tipicità dell&#8217;Illecito</h3>
<p>La Corte ha spiegato che la mancata adozione o l&#8217;inefficace attuazione dei modelli organizzativi non costituisce di per sé il fatto tipico dell&#8217;illecito dell&#8217;ente. L&#8217;affermazione chiave della Corte è che il verificarsi del reato non implica necessariamente l&#8217;inidoneità o l&#8217;inefficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.). Quest&#8217;ultimo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro centrato sul documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>L&#8217;Interesse dell&#8217;Ente e la Relazione con il Reato</h3>
<p>La Sezione Quarta ha affermato che l&#8217;illecito dell&#8217;ente richiede una relazione funzionale tra reo ed ente e una relazione teleologica tra reato ed ente, che si verifica quando il reato è stato commesso nell&#8217;interesse dell&#8217;ente o quest&#8217;ultimo ne ha tratto vantaggio. Il legislatore ha escluso che un reato possa essere attribuito all&#8217;ente se commesso da un soggetto per fini estranei agli scopi dell&#8217;ente stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>L&#8217;Interpretazione dell&#8217;Interesse e del Vantaggio</h3>
<p>La Corte ha chiarito che l&#8217;interesse viene solitamente inteso come la finalità che muove il reo, mentre il vantaggio è l&#8217;utilità che l&#8217;ente ricava dal reato commesso. Il vantaggio dell&#8217;ente perseguito dal reo può consistere, per esempio, nel &#8220;risparmio&#8221; derivante dalla mancata adozione di misure di sicurezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>La Corte ha quindi annullato con rinvio anche in merito alla responsabilità dell&#8217;ente, concludendo che erano stati evocati obblighi a carico del datore di lavoro anziché profili di colpa della società incolpata.</p>
<p> Redazione SDPALT</p></div>
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