<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admin &#8211; Studio Delle Professioni Associate Legali Tributarie</title>
	<atom:link href="https://www.sdpa.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sdpa.it</link>
	<description>Consulenza d&#039;autore</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 15:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.17</generator>

<image>
	<url>https://www.sdpa.it/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Favicon-32x32.png</url>
	<title>admin &#8211; Studio Delle Professioni Associate Legali Tributarie</title>
	<link>https://www.sdpa.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I Sistemi di Emersione della Crisi alla luce del Correttivo Ter</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1181/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1181/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 13:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi di Impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3>I Sistemi di Emersione della Crisi alla luce del Correttivo Ter: verso un approccio prevenetivo e strutturato</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="column">
<p>Introduzione</p>
</div>
<div class="column">Il Correttivo-Ter e la gestione della crisi d’impresa Il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. &#8220;Correttivo-Ter&#8221;), entrato in vigore il 28 settembre 2024, rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Le modifiche apportate si concentrano sulla prevenzione e sull’emersione tempestiva della crisi, consolidando il principio di allerta precoce, già centrale nel CCII ma ulteriormente precisato. In un contesto in cui le crisi aziendali possono avere gravi ripercussioni economiche e sociali, il legislatore si impegna a dotare imprenditori e professionisti di strumenti capaci di rilevare e affrontare i segnali di difficoltà prima che si manifestino situazioni irreversibili.</div>
<div class="column"></div>
<div class="column">Le principali modifiche introdotte dal Correttivo-Ter</div>
<div class="column">1. Nuovo focus sui Principi Generali del CCII<br />L’art. 2 del Correttivo-Ter modifica il comma 4 dell’art. 3 del CCII, ampliando il ruolo degli indicatori di crisi. Questi non solo segnalano situazioni già manifestate, ma consentono una previsione anticipata, rafforzando l’approccio preventivo. Tale modifica sottolinea il dovere dell’imprenditore di adottare strumenti organizzativi e contabili adeguati, in linea con l’art. 2086 c.c., per monitorare la continuità aziendale e intervenire tempestivamente.<br />Implicazioni operative:<br />• Gli imprenditori sono chiamati a migliorare i propri sistemi interni di monitoraggio.<br />• Gli indicatori devono essere utilizzati in un’ottica predittiva, riducendo il rischio di escalation delle difficoltà.</div>
<div class="column">2. Ruolo ampliato per i revisori legali<br />Il Correttivo-Ter ridefinisce l’art. 25 octies del CCII, introducendo l’obbligo per i revisori legali di segnalare lo stato di crisi o insolvenza all’organo amministrativo. Questa modifica estende il dovere già attribuito agli organi di controllo e conferma che la segnalazione deve essere circoscritta a situazioni di effettiva crisi o insolvenza, escludendo mere difficoltà gestionali.<br />Aspetti rilevanti:<br />• Tempestività della segnalazione: La norma richiede che la segnalazione avvenga entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi. Questo termine è critico per evitare ritardi e garantire l’operatività delle procedure di composizione negoziata.<br />• Impatto sulle responsabilità: La tempestività della segnalazione diventa un elemento chiave per mitigare o escludere la responsabilità dei revisori e degli organi di controllo, rafforzando il legame tra prevenzione e tutela dei professionisti.</div>
<div class="column">3. Rafforzamento della cultura della prevenzione<br />Le modifiche introducono una definizione più chiara del concetto di &#8220;segnalazione tempestiva&#8221; e precisano le responsabilità connesse. La data effettiva di conoscenza dello stato di crisi diventa un elemento centrale per valutare la condotta degli organi preposti.<br />Obiettivi e sfide:<br />• Obiettivo normativo: Stimolare un atteggiamento proattivo nella gestione aziendale, prevenendo il deterioramento della situazione economico-finanziaria.<br />• Sfide attuative: Implementare i nuovi obblighi richiede formazione e sensibilizzazione sia degli imprenditori che dei professionisti.</div>
<div class="column">Il valore strategico dell’allerta precoce<br />Il Correttivo-Ter allinea il CCII alle direttive europee, privilegiando un sistema di prevenzione che riduca le probabilità di insolvenza conclamata.<br />Tra gli strumenti principali vi sono:<br />• L’utilizzo di indicatori di continuità aziendale per monitorare l’andamento gestionale.<br />• La promozione di un sistema integrato tra organi di controllo, revisori e amministratori.<br />Questi strumenti, se adeguatamente utilizzati, possono contribuire a preservare la continuità aziendale, limitando le perdite economiche e sociali.</div>
<div class="column">
<p>Conclusioni: verso un’effettiva implementazione<br />Le modifiche apportate dal Correttivo-Ter rappresentano un passo significativo verso un sistema di gestione della crisi più efficace e tempestivo. Tuttavia, per garantire che queste novità si traducano in benefici concreti, è essenziale:<br />1. Diffondere la cultura della prevenzione: Imprenditori e consulenti devono adottare un approccio proattivo, valorizzando il monitoraggio continuo.<br />2. Supportare l’implementazione pratica: Formazione, strumenti digitali e un’interpretazione chiara da parte della giurisprudenza saranno determinanti.<br />3. Monitorare l’impatto della normativa: Analizzare i primi casi applicativi potrà fornire indicazioni utili per eventuali ulteriori correttivi.<br />Il futuro del sistema di allerta precoce dipenderà dalla capacità del tessuto imprenditoriale italiano di integrare tali principi nella propria operatività quotidiana, creando un contesto in cui la crisi diventi un’occasione per ripensare e rafforzare l’impresa.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1181/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Importanza del Modello 231 per le PMI:</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1166/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1166/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza di Direzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=1166</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_1">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_1  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_1  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Importanza del Modello 231 per le PMI: Crescita, Tutela e Competitività </h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Negli ultimi anni, la normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese introdotta dal D.Lgs. 231/2001 ha assunto un ruolo sempre più centrale anche per le piccole e medie imprese (PMI). Sebbene inizialmente fosse percepito come un adempimento tipico delle grandi aziende, oggi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) rappresenta un asset strategico anche per le PMI, offrendo vantaggi significativi in termini di tutela legale, governance e competitività.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1. La Responsabilità Amministrativa e il Rischio di Sanzioni</h3>
<p>Il D.Lgs. 231/2001 introduce un regime di responsabilità amministrativa a carico delle imprese per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da dirigenti o dipendenti. L’adozione di un Modello 231 efficace e la nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV) consentono all’impresa di mitigare il rischio di sanzioni economiche e interdittive, nonché di danni reputazionali, sempre più rilevanti nel contesto odierno.</p>
<p>Per una PMI, un&#8217;eventuale sanzione derivante dalla commissione di reati previsti dal decreto potrebbe compromettere gravemente la continuità aziendale. Implementare un Modello 231 non è solo una misura di prevenzione, ma anche uno strumento per dimostrare la propria diligenza e buona fede in caso di procedimenti giudiziari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2. Governance e Ottimizzazione della Gestione Aziendale</h3>
<p>Uno degli aspetti più rilevanti dell’adozione del Modello 231 è il miglioramento della governance aziendale. Le PMI che si dotano di un sistema strutturato di controlli interni e di un OdV indipendente riescono a gestire meglio le proprie risorse, prevenendo il rischio di conflitti interni e aumentando l’efficienza operativa. Il modello impone regole chiare sui processi decisionali, sulla tracciabilità delle operazioni e sulla gestione dei rischi, contribuendo a rendere l’azienda più solida e affidabile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3. Maggiore Competitività e Accesso a Opportunità di Business</h3>
<p>Adottare un Modello 231 è un segnale forte di trasparenza e affidabilità nei confronti di clienti, fornitori e partner commerciali. Sempre più spesso, le grandi aziende e gli enti pubblici richiedono ai loro fornitori di essere conformi alla normativa 231, come requisito per partecipare a bandi e gare d’appalto. Una PMI che dimostra di aver implementato un Modello 231 acquisisce un vantaggio competitivo, accedendo a opportunità di business che altrimenti sarebbero precluse.</p>
<p>Inoltre, anche le istituzioni finanziarie guardano con favore alle imprese che investono nella compliance, riservando loro condizioni più favorevoli per l’accesso al credito e ad agevolazioni finanziarie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4. Cultura Aziendale, Etica e Reputazione</h3>
<p>Un altro beneficio chiave dell’adozione del Modello 231 è la creazione di una cultura aziendale fondata su responsabilità, etica e trasparenza. Un’impresa che integra la compliance nella propria strategia aziendale rafforza la fiducia di dipendenti, clienti e stakeholder, creando un ambiente di lavoro più solido e attrattivo per i talenti.</p>
<p>In un’epoca in cui la sostenibilità e la governance sono elementi essenziali per il successo aziendale, investire in un Modello 231 significa proiettare la propria impresa nel futuro, garantendo una gestione conforme alle migliori pratiche internazionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Per le PMI, adottare un Modello 231 non deve essere visto come un mero obbligo normativo, bensì come un’opportunità di crescita e protezione. Oltre a ridurre il rischio di sanzioni e danni reputazionali, il Modello 231 consente di migliorare la governance, aumentare la competitività e rafforzare la cultura aziendale.</p>
<p>In un mercato sempre più regolamentato e attento ai temi della compliance, investire in un MOG 231 oggi significa costruire un’azienda più resiliente, preparata e pronta a cogliere le sfide del futuro con maggiore sicurezza e credibilità.<strong><em></em></strong></p>
<p>Redazione SDPALT</p></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1166/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Colpa d&#8217;Impresa secondo D. Lgs 231/2001</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1153/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1153/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 10:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_2 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_2">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_2  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h2>LA &#8220;COLPA D&#8217;IMPRESA&#8221; SECONDO IL D.LGS. 231/2001</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con la sentenza n. 51455/2023, la Sezione Quarta Penale della Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d&#8217;Appello di Firenze che confermava la responsabilità ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, in seguito alla morte di un dipendente, condannando alcuni soggetti per omicidio colposo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>I Principi Giuridici</h3>
<p>La Sezione Quarta ha chiarito un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione: la &#8220;colpa di organizzazione&#8221; deve intendersi in senso normativo. Essa è fondata sul rimprovero per l&#8217;inadempimento, da parte dell&#8217;ente, dell&#8217;obbligo di adottare le misure organizzative e gestionali necessarie per prevenire la commissione di reati che possono fondare la responsabilità del soggetto collettivo. Tali misure devono essere formalizzate in un documento che identifichi i rischi e delinei le strategie per contrastarli.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>La Fattispecie Complessa dell&#8217;Illecito dell&#8217;Ente</h3>
<p>La Corte ha ricordato che l&#8217;illecito dell&#8217;ente è una fattispecie complessa, il cui reato presupposto è uno degli elementi essenziali, insieme alla colpa di organizzazione. Questa rende l&#8217;illecito &#8220;proprio&#8221; dell&#8217;ente, in ossequio al principio sancito dall&#8217;art. 27 della Costituzione.</p>
<p>La mancata adozione e l&#8217;inefficace attuazione dei modelli organizzativi costituiscono prova della colpa di organizzazione. Questo metodo di imputazione soggettiva, ex art. 27 Cost., attribuisce l&#8217;illecito all&#8217;ente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>La Tipicità dell&#8217;Illecito</h3>
<p>La Corte ha spiegato che la mancata adozione o l&#8217;inefficace attuazione dei modelli organizzativi non costituisce di per sé il fatto tipico dell&#8217;illecito dell&#8217;ente. L&#8217;affermazione chiave della Corte è che il verificarsi del reato non implica necessariamente l&#8217;inidoneità o l&#8217;inefficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo (M.O.G.). Quest&#8217;ultimo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro centrato sul documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 18, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>L&#8217;Interesse dell&#8217;Ente e la Relazione con il Reato</h3>
<p>La Sezione Quarta ha affermato che l&#8217;illecito dell&#8217;ente richiede una relazione funzionale tra reo ed ente e una relazione teleologica tra reato ed ente, che si verifica quando il reato è stato commesso nell&#8217;interesse dell&#8217;ente o quest&#8217;ultimo ne ha tratto vantaggio. Il legislatore ha escluso che un reato possa essere attribuito all&#8217;ente se commesso da un soggetto per fini estranei agli scopi dell&#8217;ente stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>L&#8217;Interpretazione dell&#8217;Interesse e del Vantaggio</h3>
<p>La Corte ha chiarito che l&#8217;interesse viene solitamente inteso come la finalità che muove il reo, mentre il vantaggio è l&#8217;utilità che l&#8217;ente ricava dal reato commesso. Il vantaggio dell&#8217;ente perseguito dal reo può consistere, per esempio, nel &#8220;risparmio&#8221; derivante dalla mancata adozione di misure di sicurezza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>La Corte ha quindi annullato con rinvio anche in merito alla responsabilità dell&#8217;ente, concludendo che erano stati evocati obblighi a carico del datore di lavoro anziché profili di colpa della società incolpata.</p>
<p> Redazione SDPALT</p></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/03/07/1153/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superbonus e responsabilità dell’appaltatore: il risarcimento per mancato risparmio fiscale</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-abusi-edilizi-e-condomini/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-abusi-edilizi-e-condomini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superecobonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

<div class="et_pb_section et_pb_section_3 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_3">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_3  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Superbonus e responsabilità dell’appaltatore: il risarcimento per mancato risparmio fiscale</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Una recente sentenza di merito ha quantificato il danno da perdita di chance sulla base della differenza tra l’importo del Superbonus e quello, inferiore, delle detrazioni fiscali alternative disponibili a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il Superbonus e il contesto delle controversie</strong></p>
<p>L’introduzione del Superbonus ha rappresentato un significativo impulso per il settore edile, incentivando numerosi proprietari immobiliari a realizzare interventi agevolati con la maxi-detrazione fiscale. Tuttavia, non tutte le imprese coinvolte si sono comportate in modo corretto, con molte che, promettendo risultati eccezionali, hanno poi abbandonato i committenti, causando conseguenze economiche significative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In tali circostanze, i committenti spesso si trovano costretti a ricorrere a nuovi appaltatori per completare i lavori. Questo, tuttavia, comporta frequentemente una perdita parziale o totale delle agevolazioni fiscali originariamente previste, in particolare quando i termini per il Superbonus sono già scaduti o le aliquote sono state ridotte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il danno da perdita di chance e il risarcimento</strong></p>
<p>In ambito giuridico, la perdita di chance non è considerata una mera aspettativa, ma una concreta possibilità di ottenere un beneficio, economicamente valutabile e dunque risarcibile in caso di inadempimento. Lo ha ribadito il Tribunale di Pordenone con una sentenza del 25 ottobre 2023, accogliendo il ricorso di due committenti danneggiati dal comportamento negligente di un’impresa appaltatrice.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I fatti del caso</strong></p>
<p>I ricorrenti, comproprietari di un immobile, avevano stipulato un contratto con un’impresa edile per la realizzazione di interventi agevolati con il Superbonus al 110% tramite sconto in fattura e cessione del credito. L’impresa, assumendo il ruolo di General Contractor, si era impegnata a completare i lavori entro i termini previsti. Tuttavia, dopo ripetuti solleciti e diffide formali, gli interventi non venivano avviati, impedendo ai committenti di accedere alle agevolazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tentativi successivi di affidare i lavori ad altre imprese non ebbero successo, portando alla perdita della possibilità di beneficiare del Superbonus al 110%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La decisione del Tribunale</strong></p>
<p>Il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’impresa per il danno subito dai committenti, qualificandolo come perdita di chance. Nella sentenza si sottolinea che la chance, intesa come “seria e consistente possibilità” di ottenere un vantaggio fiscale, è giuridicamente ed economicamente valutabile e risarcibile anche se non concretamente certa.</p>
<p>Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 24050/2023), ha evidenziato che la perdita di chance non richiede necessariamente la prova della probabilità concreta di conseguire il beneficio, purché sia dimostrata la possibilità reale di accedervi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La quantificazione del danno</strong></p>
<p>Il risarcimento è stato calcolato considerando la differenza tra l’importo del Superbonus al 110% e quello delle agevolazioni alternative (ad esempio il Bonus Ristrutturazioni). Il giudice ha pertanto condannato l’impresa a risarcire la perdita economica subita dai committenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il ruolo cruciale delle prove</strong></p>
<p>Un elemento determinante per il successo in questo tipo di controversie è la prova. La sentenza di Pordenone rappresenta un esempio positivo di tutela per il committente, ma non tutte le decisioni giurisprudenziali sono favorevoli. Ad esempio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 4 luglio 2024, ha respinto una domanda simile a causa della mancanza di prove sufficienti da parte della ricorrente, la quale non aveva dimostrato né la proprietà dell’immobile né la sussistenza dei requisiti per accedere al Superbonus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusioni e consigli pratici</strong></p>
<p>La giurisprudenza in tema di perdita di chance legata al Superbonus è in evoluzione, ma alcuni principi sono ormai consolidati:</p>
<ol>
<li><strong></strong> <strong>La chance deve essere seria e consistente:</strong> Non è necessario provare che il risultato sperato fosse garantito, ma occorre dimostrare che fosse una possibilità reale.</li>
<li><strong></strong> <strong>Prove dettagliate:</strong> È fondamentale documentare ogni aspetto della vicenda, dai contratti alle comunicazioni con l’appaltatore, nonché i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>In caso di controversie, è essenziale rivolgersi a professionisti esperti in diritto dell’edilizia per costruire un impianto probatorio solido e valutare le possibilità di successo. Le sentenze finora emesse dimostrano che i committenti possono ottenere giustizia, ma solo se adeguatamente preparati a sostenere le proprie ragioni davanti al giudice.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Redazione SDPALT </strong></em></p>
</div>
</div>
</div>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-abusi-edilizi-e-condomini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantieri Superbonus incompleti: soluzioni giuridiche e il ruolo strategico dell’ATP ex art. 696 c.p.c.</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-cessione-del-credito-conta-la-data-in-cui-si-forma-il-diritto-alla-detrazione/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-cessione-del-credito-conta-la-data-in-cui-si-forma-il-diritto-alla-detrazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superecobonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

<div class="et_pb_section et_pb_section_4 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_4">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_4  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_4  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Cantieri Superbonus incompleti: soluzioni giuridiche e il ruolo strategico dell’ATP ex art. 696 c.p.c.</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>L’incompiutezza di numerosi cantieri avviati nell’ambito del Superbonus 110% rappresenta oggi una delle problematiche più rilevanti nel settore dell’edilizia. Il blocco dei lavori, spesso causato da difficoltà economiche delle imprese, da irregolarità nei pagamenti o da problematiche burocratiche, pone i committenti in una situazione di incertezza giuridica e operativa. In questo contesto, l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) disciplinato dall’art. 696 c.p.c. assume un ruolo fondamentale per cristallizzare lo stato dei lavori e consentire una ripresa efficace dell’intervento edilizio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>L’importanza dell’ATP per la cristallizzazione dello stato dei lavori</strong></h3>
<p>L’Accertamento Tecnico Preventivo consente di ottenere una perizia giudiziale che fotografa in modo preciso lo stato di avanzamento dei lavori, le opere eseguite, le eventuali difformità e i vizi dell’opera. Questo strumento si rivela essenziale per determinare con certezza la percentuale di lavori effettivamente realizzati e, soprattutto, per certificare il blocco del cantiere, aspetto cruciale per avviare eventuali azioni legali o per la ripresa delle opere con un nuovo operatore economico.</p>
<p>Molti committenti trascurano l’importanza dell’ATP, rischiando di compromettere la propria tutela giuridica. L’assenza di una cristallizzazione formale dello stato dell’opera può rendere più difficile:</p>
<ul>
<li><strong>Dimostrare l’inadempimento dell’impresa affidataria</strong>, elemento essenziale per una risoluzione contrattuale fondata e per l’eventuale richiesta di risarcimento danni;</li>
<li><strong>Chiarire i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte</strong>, specialmente nel caso di controversie sui pagamenti o sulle difformità costruttive;</li>
<li><strong>Permettere la ripresa dei lavori con una nuova impresa</strong>, che senza una relazione tecnica ufficiale potrebbe incontrare difficoltà nell’assumersi la responsabilità di un cantiere incompleto e privo di una precisa delimitazione giuridica dello stato dei lavori.</li>
</ul>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>L’ATP come strumento per tutelare il committente</strong></h3>
<p>L’ATP non è solo una misura tecnica, ma anche un potente strumento giuridico per tutelare il committente. Infatti:</p>
<ul>
<li>Rappresenta una <strong>prova preventiva</strong> che può essere utilizzata in sede giudiziaria per dimostrare le responsabilità dell’impresa appaltatrice;</li>
<li>Evita contestazioni successive sull’effettiva realizzazione delle opere, riducendo il rischio di richieste di pagamento ingiustificate da parte dell’impresa;</li>
<li>Consente di <strong>quantificare con esattezza il valore dell’opera realizzata</strong>, agevolando il subentro di un’altra impresa senza il rischio di doppie fatturazioni o richieste indebite.</li>
</ul>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Conclusioni</strong></h3>
<p>Il ricorso all’ATP ex art. 696 c.p.c. rappresenta un passaggio strategico per i committenti che si trovano di fronte a un cantiere Superbonus incompleto. Senza una chiara certificazione dello stato dei lavori, il progetto rischia di restare bloccato in una situazione di incertezza, con gravi conseguenze economiche e giuridiche per i soggetti coinvolti. La tempestiva attivazione di un ATP consente non solo di tutelare il committente nei confronti della prima impresa affidataria, ma anche di creare le condizioni per una ripresa ordinata e legittima dei lavori con un nuovo operatore.</p>
<p>Alla luce di queste considerazioni, chiunque si trovi in una situazione di stallo nel proprio cantiere Superbonus dovrebbe valutare con attenzione l’opportunità di attivare un ATP, coinvolgendo un legale esperto in edilizia e diritto delle costruzioni per garantire il massimo livello di tutela.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Redazione SDPALT </strong></em></p>
</div>
</div>
</div>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-cessione-del-credito-conta-la-data-in-cui-si-forma-il-diritto-alla-detrazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus edilizi 2025: Aliquote, limiti di spesa e opzioni alternative</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-in-arrivo-importanti-semplificazioni/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-in-arrivo-importanti-semplificazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superecobonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[


<div class="et_pb_section et_pb_section_5 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_5">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_5  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_5  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Bonus edilizi 2025: Aliquote, limiti di spesa e opzioni alternative</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un approfondito dossier che sintetizza le principali novità introdotte in materia di bonus edilizi e agevolazioni fiscali per il 2025, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Le novità normative nel comparto edilizio</h3>
<p>La Legge n. 207/2024 apporta modifiche significative, seppur limitate nel numero, con impatti rilevanti sul settore edilizio.</p>
<p>Tra le misure principali figurano:</p>
<ul>
<li>La proroga di alcuni bonus edilizi con contestuale rimodulazione delle aliquote e dei limiti di spesa.</li>
<li>L’introduzione di un tetto massimo alle detrazioni fiscali.</li>
<li>Nuove disposizioni rivolte a privati, lavoratori e imprese.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3> </h3>
<h3> </h3>
<h3>Il dossier ANCE: un riepilogo organico</h3>
<p>Il dossier, intitolato <em>&#8220;Misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni e dell’immobiliare&#8221;</em>, fornisce un quadro dettagliato delle modifiche, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:</p>
<ol>
<li>Proroga e rimodulazione dei bonus edilizi (art. 1, commi 54-56, Legge n. 207/2024).</li>
<li>Introduzione di limiti alle detrazioni fiscali (art. 1, comma 10, Legge n. 207/2024).</li>
<li>Misure specifiche per privati e lavoratori.</li>
<li>Disposizioni dedicate alle imprese del settore.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Bonus edilizi: Aliquote e limiti di spesa</h3>
<h4>Riepilogo delle principali agevolazioni</h4>
<p>Secondo quanto riportato da ANCE, i bonus edilizi sono stati prorogati fino al 2027, con una contestuale riduzione delle aliquote e dei limiti di spesa per i contribuenti con redditi superiori a € 75.000. Di seguito lo schema sintetico:</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td>
<p><strong>Bonus</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Anno</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Aliquota</strong></p>
</td>
<td>
<p><strong>Limite agevolazioni</strong></p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p><strong>Ristrutturazioni</strong></p>
</td>
<td>
<p>2025</p>
</td>
<td>
<p>50%</p>
</td>
<td>
<p>Abitazione principale: 36%; seconde case: € 96.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>
<p>2026-2027</p>
</td>
<td>
<p>36%</p>
</td>
<td>
<p>Abitazione principale: 30%; seconde case: tetto massimo di spesa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>
<p>2028-2033</p>
</td>
<td>
<p>30%</p>
</td>
<td>
<p>Tutte le abitazioni: € 48.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>
<p>Dal 2034</p>
</td>
<td>
<p>36%</p>
</td>
<td>
<p>Tetto massimo di spesa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Bonus Mobili</strong></p>
</td>
<td>
<p>2025</p>
</td>
<td>
<p>50%</p>
</td>
<td>
<p>€ 5.000 (abitazioni ristrutturate con bonus edilizi)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Ecobonus</strong></p>
</td>
<td>
<p>2025</p>
</td>
<td>
<p>50%</p>
</td>
<td>
<p>Abitazione principale: 36%; altri immobili: € 100.000/€ 60.000/€ 30.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>
<p>2026-2027</p>
</td>
<td>
<p>36%</p>
</td>
<td>
<p>Abitazione principale: 30%; altri immobili</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>Sismabonus</strong></p>
</td>
<td>
<p>2025</p>
</td>
<td>
<p>50%</p>
</td>
<td>
<p>Abitazione principale: 36%; altri immobili: € 96.000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td>
<p>2026-2027</p>
</td>
<td>
<p>36%</p>
</td>
<td>
<p>Abitazione principale: 30%; altri immobili</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4> </h4>
<h4>Superbonus</h4>
<p>A partire dal 2025, il Superbonus sarà accessibile con un’aliquota del 65%, riservata a chi:</p>
<ul>
<li>Abbia presentato la CILAS e, in caso di lavori condominiali, adottato la delibera di approvazione entro il 15 ottobre 2024.</li>
<li>Abbia richiesto il titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione entro la medesima data.</li>
</ul>
<p>Inoltre, la detrazione per spese sostenute nel 2023, già spettante con aliquote al 110% o 90%, potrà essere ripartita in 10 anni tramite un’istanza irrevocabile presentata entro il termine di dichiarazione dei redditi 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Bonus barriere architettoniche</h4>
<p>Rimane confermata la detrazione del 75% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati fino al 2025. Le opere ammissibili comprendono interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici esistenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Opzioni alternative: le condizioni di utilizzo nel 2025</h3>
<p>L’ANCE evidenzia come le opzioni alternative per la cessione del credito e lo sconto in fattura, disciplinate dall’art. 121 del Decreto Rilancio, siano state limitate a specifiche condizioni, tra cui:</p>
<ul>
<li>Aliquota al 65% per condomini e persone fisiche proprietarie o comproprietarie, con CILAS presentata entro il 17 febbraio 2023 e spese documentate entro il 30 marzo 2024.</li>
<li>Aliquota al 110% per zone terremotate, con CILAS o istanza presentate entro il 30 marzo 2024.</li>
</ul>
<p>Per le ONLUS sanitarie e non sanitarie, restano in vigore le disposizioni precedenti, previa verifica della costituzione entro il 17 febbraio 2023 e delibera dei lavori ove necessario.</p>
<br />
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Redazione SDPALT </strong></em></p>
</div>
</div>
</div>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section -->


]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-in-arrivo-importanti-semplificazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi del Settore Edile e Transazione Fiscale: Una Via di Risanamento per le Imprese in Difficoltà dopo il Blocco dei Crediti Superbonus   </title>
		<link>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-in-arrivo-importanti-semplificazioni-2/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-in-arrivo-importanti-semplificazioni-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superecobonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_6 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_6">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_6  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_6  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Crisi del Settore Edile e Transazione Fiscale: Una Via di Risanamento per le Imprese in Difficoltà dopo il Blocco dei Crediti Superbonus</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Introduzione al Mercato del Superbonus 110%: Opportunità, Difficoltà e Crisi del Settore Edile</em></strong></p>
<p>Il mercato edilizio italiano ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni grazie all’introduzione del Superbonus 110%, un’iniziativa pensata per promuovere l’efficienza energetica e la riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare. Questa misura fiscale ha offerto alle imprese del settore un’opportunità senza precedenti, generando un volume significativo di interventi e alimentando un’economia che coinvolge non solo imprese edili, ma anche una vasta rete di subappaltatori, professionisti e fornitori di materiali. Tuttavia, accanto a queste opportunità, il Superbonus ha anche messo in luce fragilità strutturali del sistema produttivo edile, culminate in una crisi di liquidità senza precedenti.</p>
<p>Le difficoltà operative si sono manifestate principalmente a causa della gestione dei crediti fiscali, che per molte aziende rappresentavano l’unica forma di compensazione per i lavori eseguiti. Inizialmente, il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito è stato accolto come un potente strumento per stimolare il mercato. Tuttavia, le progressive restrizioni normative, unite a una crescente incertezza interpretativa, hanno causato un vero e proprio &#8220;blocco&#8221; del sistema di cessione dei crediti, lasciando numerose imprese con crediti non liquidabili nei propri cassetti fiscali.</p>
<p>Questa situazione ha generato una gravissima crisi di liquidità, che ha impedito alle imprese di onorare gli impegni presi nei confronti di subappaltatori, tecnici e progettisti, e ha compromesso il rapporto fiduciario con i committenti. Le imprese che non sono riuscite a convertire i crediti in liquidità si sono trovate in condizioni di estrema vulnerabilità finanziaria, con la conseguente impossibilità di portare a termine i lavori già avviati o di assolvere tempestivamente le obbligazioni assunte verso i propri partner commerciali.</p>
<p>A peggiorare la situazione vi è stato l’effetto domino: i subappaltatori, spesso piccole imprese o professionisti autonomi, si sono ritrovati anch’essi in difficoltà a causa del mancato pagamento da parte delle aziende capofila. Lo stato di crisi si è dunque propagato rapidamente lungo tutta la filiera, coinvolgendo non solo le imprese principali, ma anche tutto l’indotto legato al settore dell’edilizia.</p>
<p>In questo contesto, la transazione fiscale rappresenta uno strumento cruciale per le imprese in crisi, offrendo una via percorribile per gestire i debiti tributari e preservare la continuità aziendale. Analizzare le potenzialità di questo strumento per le aziende del settore edile consente di individuare nuove prospettive di risanamento e soluzioni operative per fronteggiare l’emergenza.</p>
<p><strong>La Transazione Fiscale: Uno Strumento di Risanamento per le Imprese Edili in Crisi</strong></p>
<p>Alla luce della crisi di liquidità che ha travolto il settore edilizio, lo strumento della transazione fiscale, disciplinato dal <strong>Codice della Crisi d&#8217;Impresa e dell&#8217;Insolvenza</strong> (D.Lgs. n. 14/2019), si configura come una soluzione strategica per le imprese in difficoltà. Esso consente alle aziende di negoziare il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi con l’Amministrazione finanziaria, al fine di garantire la continuità aziendale e prevenire la liquidazione giudiziale.</p>
<p>La transazione fiscale trova applicazione principalmente nell’ambito di:</p>
<ul>
<li><strong>Accordi di ristrutturazione dei debiti</strong> (art. 182-bis L.F., ora integrato nel C.C.I.I.);</li>
<li><strong>Concordato preventivo</strong> (art. 84 e ss. C.C.I.I.);</li>
<li><strong>Composizione negoziata della crisi</strong> (art. 23 e ss. D.L. 118/2021, ora recepita nel C.C.I.I.).</li>
</ul>
<p>In particolare, la recente estensione della transazione fiscale alla <strong>Composizione negoziata della crisi d’impresa</strong> (art. 25-sexies C.C.I.I.) rappresenta un’importante novità. Le imprese edili, soffocate dalla mancata liquidazione dei crediti fiscali e dal conseguente stato di insolvenza, possono ora presentare una proposta transattiva che includa anche la riduzione del debito tributario principale, purché la stessa risulti più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.</p>
<h3>Requisiti e Condizioni della Transazione Fiscale</h3>
<p>La transazione fiscale consente di ottenere:</p>
<ul>
<li>La <strong>riduzione o dilazione</strong> dei debiti tributari e contributivi, inclusi IVA e ritenute operate e non versate;</li>
<li>L’accesso a un piano di risanamento che preservi la continuità aziendale, purché l’accordo garantisca una soddisfazione maggiore dei creditori rispetto alla liquidazione dell’impresa.</li>
</ul>
<p>Per accedere alla transazione fiscale, è necessario allegare alla proposta:</p>
<ol>
<li><strong>Relazione di un professionista indipendente</strong> (ex art. 250-ter C.C.I.I.) che certifichi la fattibilità del piano e la convenienza della proposta per l’Erario.</li>
<li><strong>Relazione dell’esperto della composizione negoziata</strong> (art. 25-ter C.C.I.I.), che attesti la coerenza dell’accordo rispetto alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.</li>
</ol>
<h3>Il Ruolo della Transazione Fiscale per le Imprese Edili</h3>
<p>La transazione fiscale assume una rilevanza cruciale per le imprese edili che si trovano nell’impossibilità di completare i lavori a causa della crisi di liquidità generata dal blocco dei crediti fiscali. Questa situazione ha determinato una catena di insolvenze, con le aziende capofila incapaci di saldare le fatture dei subappaltatori e dei fornitori.</p>
<p>Richiamando le disposizioni del <strong>Codice Civile</strong> in materia di obbligazioni e contratti, la transazione fiscale rappresenta uno strumento che può modificare gli obblighi originari del debitore. Infatti, ai sensi dell’<strong>art. 1965 c.c.</strong>, la transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o prevengono l’insorgere di una controversia. In ambito fiscale, tale principio viene adattato alle trattative tra il debitore e l’amministrazione finanziaria, mirando alla ridefinizione delle obbligazioni tributarie in una prospettiva di risanamento.</p>
<h3>I Benefici della Transazione per il Settore Edile</h3>
<p>L’applicazione della transazione fiscale offre numerosi vantaggi, tra cui:</p>
<ul>
<li><strong>Riduzione dell’esposizione fiscale</strong>, che consente alle imprese di liberare risorse per proseguire l’attività operativa;</li>
<li><strong>Prevenzione della liquidazione giudiziale</strong>, favorendo la salvaguardia del patrimonio aziendale;</li>
<li><strong>Ricostruzione dei rapporti fiduciari con i creditori</strong> privati, grazie a una gestione più trasparente del piano di risanamento.</li>
</ul>
<h3>Conclusioni</h3>
<p>In un contesto di crisi sistemica come quello del settore edile, la transazione fiscale costituisce uno strumento essenziale per il rilancio delle imprese. Il dialogo con l’Amministrazione finanziaria, unito a una corretta pianificazione del risanamento, può rappresentare una via percorribile per evitare il fallimento e ristabilire la sostenibilità finanziaria di aziende strategiche per l’economia del Paese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Redazione SDPALT </strong></em></p>
</div>
</div>
</div>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2025/02/27/superbonus110-in-arrivo-importanti-semplificazioni-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2021/07/06/il-nuovo-codice-della-crisi-dellimpresa-e-dellinsolvenza/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2021/07/06/il-nuovo-codice-della-crisi-dellimpresa-e-dellinsolvenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 12:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi di Impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_7 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_7">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_7  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_7  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>Il nuovo codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza.</p>
<p>Le informazioni che #Imprenditori e #Manager devono sapere!</p>
<p>Un manuale completo in cui i nostri esperti hanno trattato l&#8217;impatto che andrà ad avere la Riforma sulla vita di tutti i giorni delle nostre imprese.</p>
<p>In questo breve percorso, speriamo vivamente di aver fornito un valido spunto di riflessione!</p>
<p>Buona lettura e continuate a seguirci per rimanere aggiornati!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><div class="_df_book df-lite" id="df_1029"  data-title="il-nuovo-codice-della-crisi-dellimpresa-e-dellinsolvenza" _slug="il-nuovo-codice-della-crisi-dellimpresa-e-dellinsolvenza" wpoptions="true" thumb="https://www.sdpa.it/wp-content/uploads/2021/07/Cover_SDPALT_Il-nuovo-codice-della-crisi-di-Impresa-e-dellinsolvenza.jpeg" thumbtype="bg" ><p class="df-raw-loading">Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to <a href="https://wordpress.org/plugins/3d-flipbook-dflip-lite/#installation" target="_blank" rel="noopener">DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help</a> documentation.</p></div><script class="df-shortcode-script" type="application/javascript">window.option_df_1029 = {"outline":[],"forceFit":"true","autoEnableOutline":"false","autoEnableThumbnail":"false","overwritePDFOutline":"false","direction":"1","pageSize":"0","source":"https:\/\/www.sdpa.it\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/SDPALT_Il-nuovo-codice-della-crisi-di-Impresa-e-dellinsolvenza.pdf","wpOptions":"true"}; if(window.DFLIP && window.DFLIP.parseBooks){window.DFLIP.parseBooks();}</script></span></p></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2021/07/06/il-nuovo-codice-della-crisi-dellimpresa-e-dellinsolvenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli Adeguati Assetti alla Luce del Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024): Novità e Implicazioni Operative</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2021/03/20/riforma-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-cose/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2021/03/20/riforma-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-cose/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisi di Impresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_8 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_8">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_8  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_8  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>&nbsp;</p>
<h3>Gli Adeguati Assetti alla Luce del Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024): Novità e Implicazioni Operative</h3>
<p>&nbsp;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<h3>Introduzione</h3>
<p>L’obbligo di dotarsi di adeguati assetti e di mantenerne correttamente l’operatività è vigente, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., dal 16 marzo 2019, data di entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). L’adeguatezza degli assetti, oltre a garantire una gestione imprenditoriale oculata, mira a rilevare tempestivamente segnali di crisi e a monitorare la continuità aziendale. Il recente <em>correttivo ter</em> (D.Lgs. n. 136/2024) introduce ulteriori precisazioni e migliora la struttura normativa, specificando con maggiore chiarezza i compiti dell’imprenditore e i criteri per la rilevazione della crisi.</p>
<h4>Il Nuovo Ruolo degli Adeguati Assetti</h4>
<p>Con il D.Lgs. n. 136/2024, il legislatore ha voluto rafforzare gli obiettivi che gli assetti organizzativi devono perseguire, definendo in modo più preciso i limiti del controllo sui segnali di crisi. Tra le principali innovazioni normative vi è l’attenzione ai segnali di <em>precrisi</em>, elementi che indicano possibili difficoltà future, senza necessariamente trovarsi in una situazione di crisi conclamata. Questa nuova prospettiva riflette un intento preventivo: gli adeguati assetti devono essere in grado di individuare tempestivamente situazioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, che possano compromettere la continuità aziendale.</p>
<h4>La Revisione Legale: Nuovi Compiti e Responsabilità</h4>
<p>Il correttivo ter attribuisce un ruolo centrale anche al revisore legale nell’ambito delle segnalazioni di cui all’art. 25 octies CCII. In particolare, è stato previsto che il revisore debba intervenire non solo nella valutazione del principio di continuità aziendale, ma anche nella segnalazione delle condizioni di crisi e insolvenza, in collaborazione con gli organi di controllo. Ciò rappresenta una modifica sostanziale rispetto alla normativa previgente, che limitava il compito del revisore alla mera verifica della continuità in sede di controllo del bilancio di esercizio. Dal 28 settembre 2024, il revisore dovrà considerare anche le situazioni di crisi ai fini delle segnalazioni interne, rafforzando così la capacità di rilevazione precoce dei problemi aziendali.</p>
<h4>Adeguati Assetti e Monitoraggio Continuo</h4>
<p>Il concetto di adeguati assetti è spesso erroneamente associato esclusivamente alla gestione delle crisi aziendali, ma esso riguarda primariamente la normale operatività aziendale. Infatti, l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei è presente nel nostro ordinamento già con l’art. 2381, comma 5, c.c., che impone agli organi delegati di garantire un adeguato assetto in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa, nonché di informare periodicamente il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sull’andamento della gestione. Il correttivo ter, in questo contesto, sottolinea come la funzione degli adeguati assetti vada ben oltre la gestione della crisi: essi sono lo strumento primario per monitorare continuamente l’esistenza della continuità aziendale e per individuare tempestivamente eventuali segnali di crisi. La normativa integrativa chiarisce inoltre che questi assetti devono essere strutturati in modo tale da intercettare anche segnali di precrisi, aumentando così la capacità dell’impresa di prevenire situazioni di difficoltà.</p>
<h4>Le Nuove Disposizioni in Materia di Segnalazioni</h4>
<p>Un’altra rilevante novità introdotta dal correttivo ter riguarda l’art. 25 octies CCII, che disciplina le <em>segnalazioni dell’organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale</em>. La norma estende la responsabilità del revisore legale, prevedendo che anche tale soggetto debba segnalare tempestivamente l’emergere di condizioni di crisi o insolvenza. La relazione illustrativa sottolinea come l’inserimento del revisore tra i soggetti obbligati alle segnalazioni consenta di garantire una maggiore tempestività delle segnalazioni stesse, soprattutto per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) che hanno optato per la nomina del revisore in conformità all’art. 2477, comma 2, c.c. La segnalazione da parte del revisore, tuttavia, non riguarda i segnali di precrisi, ma si concentra su situazioni di crisi già manifeste. Questo approccio ha lo scopo di evitare segnalazioni eccessivamente precoci che potrebbero compromettere la gestione aziendale, limitando la segnalazione alle circostanze in cui sussistano i presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.</p>
<h4>Le Segnalazioni Interne ed Esterne: Un Confronto</h4>
<p>Il correttivo ter introduce una distinzione tra <em>allerta interna</em> e <em>allerta esterna</em>. Nel caso dell’allerta interna, il revisore e l’organo di controllo devono avvisare l’organo amministrativo quando rilevano segnali di crisi o insolvenza, indicando un termine (non superiore a 30 giorni) per rispondere sulle azioni che intendono intraprendere per fronteggiare la crisi. Questa procedura rappresenta uno stimolo per gli amministratori, affinché agiscano prontamente per risolvere le difficoltà aziendali.</p>
<p>L’allerta esterna, invece, si è evoluta rispetto alla versione precedente della normativa: i creditori pubblici qualificati non segnalano più automaticamente agli organi di controllo e all’OCRI il superamento di specifiche soglie di debito. Ora, la segnalazione è limitata all’organo amministrativo e a quello di controllo, in modo da evitare segnalazioni non necessarie e concentrarsi sulle azioni di risanamento aziendale.</p>
<h4>Conclusioni: L’Impatto del Correttivo Ter</h4>
<p>Il D.Lgs. n. 136/2024 segna un passo importante verso una gestione più consapevole e responsabile delle imprese italiane, attraverso la definizione di nuovi criteri per la rilevazione dei segnali di crisi e l’ampliamento delle responsabilità di controllo e revisione. Gli adeguati assetti, pur rimanendo uno strumento fondamentale per garantire la continuità aziendale, si arricchiscono di una dimensione preventiva, capace di rilevare anche segnali di precrisi e di facilitare interventi tempestivi. Per le imprese, ciò significa dover adottare un approccio più dinamico e proattivo nella gestione dei propri assetti organizzativi e contabili, integrando la capacità di monitoraggio continuo e collaborando strettamente con i soggetti incaricati della revisione. Questo nuovo assetto normativo mira a un’imprenditoria più preparata ad affrontare le sfide del mercato e a prevenire, piuttosto che gestire, le crisi aziendali, ponendo al centro l’importanza della sostenibilità e della solidità gestionale.</p>
<h4> </h4>
</div>
</div>
</div>
</div></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2021/03/20/riforma-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-cose/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superbonus e Frazionamento fittizio: la Corte di Cassazione conferma il sequestro degli Immobili e dei Crediti d&#8217;Imposta</title>
		<link>https://www.sdpa.it/2020/11/11/superecobonus-servizi-sdpalt/</link>
					<comments>https://www.sdpa.it/2020/11/11/superecobonus-servizi-sdpalt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 01:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Superecobonus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdpa.it/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_9 et_section_regular" >
				
				
				
				
					<div class="et_pb_row et_pb_row_9">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_9  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_9  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p>La recente sentenza n. 39997 del 30 ottobre 2024 della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale in materia di frodi fiscali legate al Superbonus 110%. La Corte ha confermato il sequestro preventivo di un immobile e dei crediti d&#8217;imposta relativi, stabilendo che il frazionamento fittizio dell&#8217;edificio – attuato per ottenere vantaggi fiscali indebiti – costituisce un comportamento idoneo a giustificare questa misura cautelare. Di seguito, analizziamo i punti salienti della sentenza, gli aspetti legali e le implicazioni per i professionisti e i contribuenti.</p>
<h4>1. Frazionamento Fittizio e Sequestro Preventivo: la Decisione della Cassazione</h4>
<p>La Cassazione ha rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo, confermando la legittimità del provvedimento che riguarda sia gli immobili sia i crediti d’imposta derivanti dagli interventi Superbonus. La Corte ha ritenuto artificioso il frazionamento di un immobile in 41 unità catastali separate, un artificio concepito per ottenere un maggiore accesso al credito fiscale.</p>
<p>Secondo i giudici, la fittizietà del frazionamento, evidenziata dalla creazione di numerose unità immobiliari mai realizzate nella pratica e dalla costituzione di due condomini fittizi, è stata usata per aggirare le restrizioni del Superbonus. A norma dell&#8217;art. 119, comma 10, del D.L. n. 34/2020, infatti, per i condomìni non vige il limite di due unità immobiliari per contribuente, limite che invece sarebbe stato applicato in caso di frazionamento conforme alla realtà.</p>
<h4>2. Argomentazioni del Ricorrente: Fraudo o Adeguamento Catastale?</h4>
<p>Il ricorrente ha contestato il sequestro sostenendo l’assenza di dolo e periculum in mora. Secondo la sua difesa, il frazionamento non era stato concepito per ottenere crediti fiscali maggiori, bensì per allineare i dati catastali all’effettivo stato dell’immobile in vista della compravendita. Inoltre, essendo l’edificio in condizioni fatiscenti e inagibili, non era dotato di impianti separati.</p>
<p>Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto queste spiegazioni insufficienti per giustificare l’operazione. La condotta fraudolenta e il conseguente pericolo di dispersione dei beni giustificano il sequestro preventivo, onde evitare che i crediti d’imposta e l’immobile vengano trasferiti a terzi in buona fede, rendendo complesso un eventuale recupero.</p>
<h4>3. Profitti e Danno Fiscale: Il Riconoscimento dell’Indebito Vantaggio</h4>
<p>L’aspetto centrale della decisione riguarda il riconoscimento dell&#8217;indebito vantaggio fiscale derivante dal frazionamento. I giudici hanno stabilito che la condotta fraudolenta inquina l’intero processo di ottenimento del credito d’imposta, rendendo illecito il credito nella sua interezza e non solo parzialmente. In pratica, non è possibile separare una quota “lecita” del credito da quella fraudolenta, dato che l’intera procedura è stata concepita per aggirare la normativa.</p>
<h4>4. L’Impatto della Sentenza per i Professionisti e i Contribuenti</h4>
<p>Questa sentenza costituisce un precedente importante per il settore edilizio e per tutti i professionisti coinvolti nella gestione delle pratiche Superbonus. La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che la normativa sui bonus fiscali, sebbene orientata a favorire l’efficienza energetica e la sicurezza sismica, non deve essere interpretata come un’occasione per ottenere benefici indebiti. La sentenza è un segnale chiaro che invita a maggiore cautela e responsabilità nella gestione di progetti edilizi finanziati con fondi pubblici.</p>
<h4>5. Considerazioni Conclusive</h4>
<p>La Cassazione ha confermato un principio fondamentale: il credito d’imposta è interamente illecito se originato da una condotta fraudolenta e i beni possono essere sottoposti a sequestro preventivo per evitare un danno erariale. Questa decisione sottolinea l&#8217;importanza della conformità normativa e della trasparenza nelle operazioni immobiliari legate a incentivi fiscali, ricordando che ogni tentativo di aggirare la legge espone a conseguenze gravi sia sul piano penale che fiscale.</p>
<p><em><strong>Redazione SDPALT</strong></em></p></div>
			</div> <!-- .et_pb_text -->
			</div> <!-- .et_pb_column -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_row -->
				
				
			</div> <!-- .et_pb_section --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.sdpa.it/2020/11/11/superecobonus-servizi-sdpalt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
